|
HOME PAGE

|
Privacy:
le regole da seguire nella pubblicazione delle sentenze giudiziarie
Il Garante per la privacy ha emanato
specifiche Linee guida sull'informazione giuridica, pubblicate sulla
Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2011, con l’obiettivo di fornire
orientamenti utili a quanti svolgono attività di riproduzione di
sentenze e altri provvedimenti giurisdizionali. Devono essere oscurati,
sempre e in ogni caso, i dati dei minori e delle parti nei procedimenti che
hanno ad oggetto i rapporti di famiglia e lo stato delle persone (ad es.
controversie in materia di matrimonio,
filiazione, adozione, abusi familiari, richieste di rettificazione di
sesso), anche quando il giudizio si riferisca ad aspetti patrimoniali o
economici. Devono, inoltre, essere omessi i dati relativi ad altre persone
dai quali si possa desumere, anche indirettamente, l'identità dei soggetti
tutelati. I dati vanno oscurati non solo nei provvedimenti riprodotti per
esteso, ma anche in quelli diffusi sotto forma di massima o nell'ambito di
un elenco. Oltre a questa forma di tutela assoluta, in tutti gli altri casi
chiunque sia interessato (le parti in un giudizio civile o l'imputato in un
processo penale, ma anche un testimone o un consulente) può rivolgere
un'istanza al giudice, prima della conclusione del processo, con la quale
chiede che, in caso di riproduzione del provvedimento per finalità di
informazione giuridica, siano oscurati le generalità e ogni altro elemento
in grado di identificarlo. Tuttavia la richiesta è sottoposta ad alcune
condizioni e limiti: deve contenere l'esplicita istanza che la cancelleria o
la segreteria riportino, sull'originale della sentenza o del provvedimento,
un'annotazione che specifichi che in caso di riproduzione del provvedimento
non può essere riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati
identificativi del richiedente; deve essere espressamente motivata: in essa
l'interessato deve specificare i “motivi legittimi” che la giustificano. |