Tassa smaltimento
rifiuti
In tema di tassa/tariffa di smaltimento rifiuti viene stabilito che per il 2007
si debba conservare, in ogni comune, il regime di prelievo adottato nel 2006;
in pratica non sono possibili passaggi dalla Tarsu alla tariffa (DI CUI AL Decreto
Ronchi) e viceversa. Inoltre, viene estesa la regola della “tassazione”
minima dell’80% della superficie catastale (legge n. 311/2004) anche alla
tariffa.
Imposta di pubblicità sulle insegne
E’ noto che attualmente l'imposta di pubblicità non è dovuta
per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di
beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività,
di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
La legge Finanziaria dispone ora che entro il 31 marzo 2007 con regolamento
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato-città
e autonomie locali, potranno essere individuate le attività per le quali
l'imposta è dovuta per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati.
ICI
Nelle dichiarazioni dei redditi presentate per il periodo d’imposta in
corso al 31.12.2007 da società di capitali, società cooperative
e di mutua assicurazione nonché dagli enti commerciali e nelle dichiarazioni
dei redditi presentate a decorrere dall’anno 2008 dagli altri contribuenti
viene previsto l’obbligo di indicare, per ogni fabbricato, i dati e gli
elementi rilevanti ai fini del “trattamento” dell’ICI. Il
tutto secondo termini e modalità che saranno stabiliti da un apposito
decreto attuativo.
Nelle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2007 (da tutti i soggetti) dovrà
invece essere indicato, per ogni immobile, l’importo dell’ICI dovuta
per l’anno precedente.
Conseguentemente, in sede di esame delle dichiarazioni dei redditi ex art. 36-bis,
D.P.R. n. 600/1973, il Fisco, oltre ai consueti controlli in materia di imposte
sui redditi, potrà anche provvedere a controlli in materia di ICI. Per
il momento viene esplicitamente prevista la verifica dell’avvenuto versamento
dell’imposta (il cui esito dovrà essere trasmesso ai comuni competenti).
I comuni, per parte loro, dovranno trasmettere annualmente all’Agenzia
del Territorio i dati emergenti dai controlli che effettuano in materia di ICI
ove discordanti da quelli catastali (anche qui secondo modalità e termini
che saranno stabiliti da un apposito decreto attuativo).
E’ disposta l’abrogazione del comma 4 dell’art. 5 del Decreto
Legislativo 504/1992 che dispone in tema di c.d. rendita catastale “presunta”
nonchè la soppressione delle norme in tema di “comunicazione ICI”
e di “versamento diretto” al Comune previste dal D.Lgs. 446/1997.
Viene fissato in sessanta giorni (precedentemente, novanta) il termine di pagamento
degli atti impositivi e viene stabilito che ai fini della spettanza della detrazione
per l’abitazione principale si intende come tale, salvo prova contraria,
quella di residenza anagrafica.
Con la sostituzione, all’articolo 6, comma 1, primo periodo, del D. Lgs.
n. 504/1992, della parola “Comune” con le parole “consiglio
comunale”, si individua tale organo come competente a stabilire l’aliquota
d’imposta.
E’ reintrodotto l’obbligo dichiarativo ICI, già soppresso
dal D.L. 223/2006, nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta
dipendano da atti per i quali non risultano applicabili le procedure telematiche
di cui al D.Lgs n. 463/1997 (cd. modello unico informatico di annotamento nei
registri immobiliari e volture catastali).
Imposta di scopo
A decorrere dal 1° gennaio 2007 i comuni potranno istituire una “imposta
di scopo”.
La particolarità consiste nel fatto che essa è destinata esclusivamente
alla copertura (che deve essere parziale) delle spese per la realizzazione di
opere pubbliche appositamente individuate dai comuni nello stesso regolamento
istitutivo dell’imposta.
L’imposta è dovuta, in relazione alla stessa opera pubblica, per
un periodo massimo di cinque anni ed è determinata applicando alla base
imponibile dell’ICI un’aliquota nella misura massima dello 0,5 per
mille.
Per la disciplina dell’imposta si applicano le disposizioni vigenti in
materia di ICI.
Il gettito complessivo dell’imposta non può essere superiore al
30 per cento dell’ammontare della spesa dell’opera pubblica da realizzare.
Nel caso di mancato inizio dell’opera pubblica entro due anni dalla data
prevista dal progetto esecutivo i comuni sono tenuti al rimborso dei versamenti
effettuati dai contribuenti entro i due anni successivi.
Se si prescinde dal vincolo di scopo, appare chiaro che il tributo in questione
si risolve, laddove istituito, in un aggravio dell’ICI, di cui costituisce,
tecnicamente, una addizionale.
Accertamento/riscossione dei tributi locali
I commi da 161 a 169 introducono una disciplina unitaria per l’accertamento
e la riscossione dei tributi locali che va a sostituire le distinte regole finora
previste in via specifica per ogni singolo tributo.
Per la notifica degli avvisi d’accertamento in rettifica o d’ufficio,
quand’anche destinati a contestare parziali, tardivi od omessi versamenti,
è ora previsto un unico termine fissato entro il 31 dicembre del quinto
anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati
o avrebbero dovuto essere effettuati.
Entro lo stesso termine devono essere contestate o irrogate le sanzioni tributarie
a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. n. 472/1997.
Anche in relazione a tali avvisi vengono esplicitamente riconosciute applicabili
molte regole e prescrizioni previste finora formalmente per i soli “atti
dell’amministrazione finanziaria” dall’art. 7 della L. 212/2000
(c.d. “Statuto del contribuente”). Così è, ad esempio,
per l’obbligo della motivazione, dell’indicazione dell’organo
o dell’autorità competente al riesame dell’atto in via di
autotutela, dell’indicazione del responsabile del procedimento e dell’organo
giurisdizionale cui è possibile ricorrere. Come si vede, trattasi di
prescrizioni sulla cui applicabilità anche agli avvisi emessi dagli enti
impositori locali nessuno ha mai avuto finora dubbi (ma la Finanziaria viene
così a colmare una “lacuna” legislativa).
Vi sono molte novità anche sotto il profilo della riscossione dei tributi
locali (intesa in senso ampio). Infatti, viene disposto che:
• il pagamento degli avvisi deve essere effettuato entro 60 giorni dalla
data di notifica;
• nel caso di riscossione coattiva, il relativo titolo esecutivo deve
essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre
del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto
definitivo;
• il contribuente ha a disposizione 5 anni di tempo, decorrenti dal giorno
del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla
restituzione, per chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute. L’ente
locale deve erogare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione
dell’istanza. Gli enti locali hanno facoltà di stabilire e disciplinare
le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a
credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali;
• la misura annua degli interessi per le somme da riscuotere è
determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali
di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati
con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti
esigibili;
• una volta che l’ente impositore abbia determinato la misura annua
degli interessi per le somme da riscuotere, interessi nella stessa misura spettano
al contribuente per le somme che devono essere ad esso rimborsate a decorrere
dalla data dell’eseguito versamento;
• “Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento
all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi,
ovvero per eccesso se superiore a detto importo” (comma 166 dell’articolo
unico della Finanziaria 2007); come si vede, il legislatore ha dimenticato l’ipotesi
della frazione uguale a 49 centesimi. Gli enti locali stabiliscono per ciascun
tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti
non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi; il tutto nell’ambito
dei principi fissati dall’art. 25 della L n. 289/2002 (norma che dovrà
applicarsi laddove l’ente non deliberi).
Nello stabilire che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei
tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione
del bilancio di previsione, viene precisato che tali deliberazioni, anche se
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il
predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.
Laddove non intervenga approvazione entro il predetto termine, le tariffe e
le aliquote si intendono prorogate di anno in anno (si intendono applicabili,
cioè, a quanto sembra, quelle dell’anno precedente).
Il comma 171 dispone che “Le norme di cui ai commi da 161 a 170 si applicano
anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente
legge”. Tale disposizione appare tanto importante (stante il fatto che
parrebbe andare ad incidere sui termini di decadenza e prescrizione) quanto
di non facile interpretazione, soprattutto visto l’utilizzo della generica
espressione “rapporti di imposta pendenti”. Sul punto occorrerà,
dunque, attendere i chiarimenti del Ministero delle Finanze.
Comuni e province
vengono autorizzati a conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata,
nonchè di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento
per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano
sul proprio territorio, a dipendenti dell’ente locale o dei soggetti affidatari,
anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento
e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate.
Viene precisato (opportunamente) che rimane ferma in capo agli uffici degli
enti locali la competenza ad attivare la procedura sanzionatoria amministrativa.