Destinazione del TFR alla previdenza complementare
Il mercato economico e finanziario è in grande fibrillazione; soprattutto le banche si stanno muovendo con grande fretta per cercare di accaparrarsi la gran mole di liquidità che verrà liberata dalla recente riforma riguardante la destinazione del trattamento di fine rapporto (TFR).
La scelta, obbligatoria, per tutti i lavoratori dipendenti (esclusi quelli pubblici) ed autonomi, di destinare il proprio TFR maturando in forme pensionistiche complementari è entrata in vigore il 1° gennaio 2007 con il decreto legislativo n. 252/2005.
Ai pubblici dipendenti (al momento esclusi dal campo di applicazione della riforma) continua ad applicarsi la disciplina previgente.
La decisione per il conferimento del TFR alla previdenza integrativa, che i lavoratori dovranno comunicare entro il 30 giugno 2007, è irrevocabile; di conseguenza, se da una parte il mercato finanziario comincia a premere (da pochi giorni il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha diffuso i relativi modelli) affinché i lavoratori scelgano, dall’altra non si può non suggerire di procedere dopo accurate valutazioni ed estrema cautela.
Sono forme pensionistiche complementari: i fondi pensione negoziali, i fondi pensione aperti, i contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali nonché i fondi pensione preesistenti cioè quelli istituiti anteriormente al novembre 1992.
I diversi tipi di forma pensionistica complementare
Le forme pensionistiche complementari si distinguono in collettive ed individuali.
Sono forme collettive
1. I fondi pensione di natura negoziale istituiti per effetto di un contratto o accordo collettivo di lavoro anche aziendale
2. I fondi istituiti o promossi dalle regioni
3. I fondi aperti che ricevono adesioni collettive
4. I fondi istituiti dalle casse professionali privatizzate
5. I fondi preesistenti
Forme individuali sono quelle attuate mediante fondi aperti sulla base di adesioni rigorosamente individuali ovvero mediante contratti di assicurazione sulla vita
La scelta di aderire o meno ad una forma pensionistica complementare è sempre volontaria e personale.
I Destinatari
Alle forme pensionistiche complementari di carattere collettivo possono aderire:
1. i lavoratori dipendenti sia del settore privato che del settore pubblico;
2. i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal decreto legislativo 276/03 (legge Biagi): soggetti con contratto di lavoro in somministrazione, con contratto di lavoro intermittente, con contratto di lavoro ripartito, con contratto di lavoro a tempo parziale, con contratto di apprendistato, con contratto di inserimento, con contratto di lavoro a progetto, con contratto di lavoro occasionale;
3. i lavoratori autonomi;
4. i liberi professionisti;
5. i soci lavoratori di cooperative;
6. i soggetti che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari nonché i soggetti che svolgono, senza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari e che non prestano attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi e non sono titolari di pensione diretta.
Alle forme pensionistiche complementari di carattere individuale (fondi aperti e PIP) possono aderire anche soggetti diversi da quelli sopra elencati come ad esempio i soggetti privi di reddito da lavoro non sussistendo alcuna preclusione in merito alla platea dei potenziali destinatari.
Possono iscriversi alle forme pensionistiche sia individuali che collettive anche i c.d. "soggetti fiscalmente a carico" cioè quei soggetti rispetto ai quali il percettore del reddito fruisce delle deduzioni o delle detrazioni prevista dalla normativa fiscale vigente. Perché i soggetti fiscalmente a carico possano effettivamente iscriversi ad un fondo pensione di natura negoziale è necessario che tale facoltà sia espressamente prevista dallo statuto del fondo pensione in oggetto.
Fondi Pensione Negoziali
I fondi pensione negoziali nascono da contratti o accordi collettivi anche aziendali che individuano l’area dei destinatari cioè i soggetti ai quali il fondo si rivolge sulla base dell’appartenenza ad un determinato comparto, impresa o gruppo di imprese o ad un determinato territorio (es. regione o provincia autonoma).
La attività del fondo pensione negoziale consiste essenzialmente nella raccolta delle adesioni e dei contributi, nell’individuazione della politica di investimento delle risorse la cui attuazione viene affidata a soggetti esterni specializzati nella gestione finanziaria ed, infine, nella erogazione delle prestazioni.
Il fondo pensione negoziale è un soggetto giuridico autonomo dotato di organi propri: l’assemblea, gli organi di amministrazione e controllo, il responsabile del fondo che in genere coincide con il direttore generale.
L’assemblea è formata da rappresentanti degli associati (più raramente, e limitatamente ai fondi preesistenti, da tutti gli associati). Gli organi di amministrazione e controllo sono costituiti per metà dai rappresentanti dei lavoratori iscritti e per l’altra metà dai rappresentanti dei datori di lavoro. I componenti degli organi di amministrazione e controllo e il responsabile del fondo devono essere in possesso di specifici requisiti di professionalità e onorabilità.
Per lo svolgimento di alcune attività, il fondo pensione negoziale si avvale di soggetti specializzati ed esterni alla sua struttura. Così, ad esempio, la gestione delle risorse finanziarie è affidata a soggetti specializzati (banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione, società di gestione del risparmio); le risorse del fondo sono depositate presso la banca depositaria; le pensioni sono generalmente erogate da una compagnia di assicurazione.
Fondi Pensione Aperti
I fondi pensione aperti sono istituiti direttamente da banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione e società di gestione del risparmio. Nell’ambito del patrimonio della società che li istituisce, i fondi pensione aperti costituiscono un patrimonio separato ed autonomo finalizzato esclusivamente all’erogazione delle prestazioni previdenziali.
L’adesione ai fondi aperti può avvenire in forma individuale o collettiva.
Si ha adesione in forma collettiva quando la fonte istitutiva della forma pensionistica complementare, invece di decidere di istituire uno specifico fondo pensione negoziale, sceglie uno o più fondi aperti come strumento per la realizzazione dell’obiettivo previdenziale.
La gestione finanziaria del fondo aperto è svolta generalmente dalla stessa società che lo ha istituito.
La banca depositaria, come per i fondi negoziali, deve essere un soggetto esterno.
Il responsabile del fondo aperto svolge la propria attività in modo autonomo rispetto alla società che ha istituito il fondo aperto e ha il compito di verificare che la gestione avvenga nell’esclusivo interesse degli aderenti e nel rispetto di norme, regolamenti e contratti.
L’interesse degli aderenti è tutelato anche dall’organismo di sorveglianza. Tale organismo ha il compito di controllare che l’amministrazione e la gestione del fondo avvengano in modo regolare e funzionale alle esigenze degli aderenti. La composizione dell’organismo di sorveglianza varia in funzione della tipologia di fondo pensione aperto. Possono farne parte rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro quando le adesioni al fondo avvengono su base collettiva.
Contratti di Assicurazione sulla vita con finalità previdenziali
Le forme pensionistiche complementari individuali possono essere realizzate anche mediante specifici contratti di assicurazione sulla vita.
In tal caso le regole che disciplinano il rapporto con l’iscritto sono contenute, oltre che nella polizza assicurativa, in un apposito regolamento, redatto in base alle direttive della COVIP al fine di garantire all’aderente gli stessi diritti e prerogative delle altre forme pensionistiche complementari.
Così come stabilito per le altre forme pensionistiche, le risorse finanziarie accumulate mediante tali contratti costituiscono patrimonio autonomo e separato. Analogamente ai fondi pensione aperti, inoltre, è prevista la figura del responsabile.
Fondi Pensione Preesistenti
I fondi pensione preesistenti sono forme pensionistiche complementari già istituite alla data del 15 novembre 1992.
L’adesione a questa tipologia di fondo avviene su base collettiva e l’ambito dei destinatari è individuato dagli accordi o contratti aziendali o interaziendali.
Tali fondi presentano caratteristiche peculiari rispetto ai fondi istituiti successivamente.
Il sistema pensionistico italiano ha subito dagli anni novanta un processo di riforma per contenere la spesa pensionistica al fine di garantirne la sostenibilità. La riforma rappresenta un’importante evoluzione nella storia della previdenza italiana: essa è infatti incentrata sullo sviluppo di un sistema pensionistico basato su due “pilastri”, di cui il primo è rappresentato dalla previdenza obbligatoria (erogata da Inps, Inpdap, Casse professionali ecc.) e assicura la pensione di base; il secondo, è rappresentato dalla previdenza complementare per l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale. Infatti, per i lavoratori entrati nel mondo del lavoro dopo il 1° gennaio 1996 o con pochi anni di servizio a quella data, la pensione pubblica sarà notevolmente inferiore all’ultimo stipendio percepito. Per attenuare tali effetti, la riforma ha quindi previsto la possibilità di aderire alle forme pensionistiche complementari per affiancare alla pensione obbligatoria una pensione aggiuntiva volta a contribuire al sostegno del tenore di vita nell’età anziana.
Con il decreto legge 13 novembre 2006, n. 279 è stato peraltro previsto che il versamento dei flussi di TFR e altri contributi, relativi al periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2007, sia differito al 1° luglio 2007 e possa avvenire solo a condizione che la forma pensionistica complementare destinataria della scelta del lavoratore abbia nel frattempo ricevuto l’approvazione della COVIP.
Nella scelta il lavoratore dovrà comunque considerare che non aderendo alla previdenza complementare (scegliendo quindi di mantenere in azienda e quindi all’INPS il TFR maturando) rinuncerà ad una serie di vantaggi: alla contribuzione del datore di lavoro (laddove prevista), alla deducibilità fiscale dei contributi versati, ad un regime fiscale dei rendimenti e delle prestazioni di particolare favore e ai rendimenti prodotti dal mercato finanziario, che negli ultimi anni sono stati nettamente superiori rispetto alla rivalutazione del TFR.
Con la scelta di conferire il TFR ad una forma pensionistica complementare non solo non si perde la possibilità di ottenere anticipazioni per far fronte alle proprie esigenze personali e familiari, ma l’importo anticipabile riguarderà, oltre al TFR, anche il proprio contributo, quello del datore di lavoro e i rendimenti conseguiti.