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Il referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo 2026

I prossimi 22 e 23 marzo 2026 gli italiani sono chiamati al voto per il referendum confermativo indetto, ex art. 138 della Costituzione, per la modifica di alcuni articoli della Carta inerenti all’organizzazione della Giustizia (seggi aperti nella giornata di domenica 22 marzo, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì 23 marzo 2026, dalle ore 7 alle ore 15). Nel corso degli ultimi mesi la campagna referendaria si è trasformata in una più che accanita disputa politica tra i partiti di centrodestra, al governo, sostenitori della riforma e quindi del SI, ed i partiti di opposizione di centrosinistra, che invece sono a favore del NO. Sono stati chiamati in causa nomi illustri del nostro tempo, ai quali sono state impropriamente e strumentalmente addebitate o accreditate posizioni sull’argomento (in particolare sono stati tristemente citati anche i giudici Falcone e Borsellino), sono circolate fake news, sono state travisate opinioni di ministri, procuratori della repubblica, giornalisti, ed è stato svilito il senso del referendum, strumentalizzando, sia da una parte che dall’altra, eventi e situazioni del tutto estranei a questo voto (sicurezza, giusto processo, separazione dei poteri…nessuno di questi temi è toccato dalla riforma). Cercando di fare esclusivamente chiarezza, e senza voler minimamente influenzare l’intenzione di voto cerchiamo di seguito di anticipare ed approfondire quello che è effettivamente il quesito per il quale siamo chiamati ad esprimerci. Il quesito che troveremo nella scheda di voto sarà il seguente (fonte Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali): «Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”?»

In base al suddetto quesito vediamo in cosa consiste la modifica della costituzione approvata dal parlamento ed il cui il procedimento di revisione disciplinato dall’art. 138 prevede, la promulgazione o la bocciatura in presenza della maggioranza dei voti validi degli elettori (non è dunque necessario un quorum per la sua validità). Cosa contiene in sintesi la legge richiamata nel quesito? In primo luogo, interviene su 7 sette disposizioni costituzionali.

L’art. 87, decimo comma, attualmente prevede che il Presidente della Repubblica “Presiede il Consiglio superiore della magistratura”; con la modifica il testo diventerà: «Presiede il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente». 

L’art. 102, primo comma, attualmente prevede che “La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario”. con la modifica il testo diventerà: «La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario, le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti».

L’art. 104 viene sostituito integralmente. Questa è l’attuale versione:   “La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento. I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Questo è il testo della modifica: La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente. Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge. Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente tra i componenti designati mediante sorteggio dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune. I componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva. I componenti non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale».

L’art. 105, viene sostituito integralmente. La attuale previsione è la seguente: “Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati”.

Questo è il testo della modifica: Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme sull’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati. La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, è attribuita all’Alta Corte disciplinare. L’Alta Corte è composta da quindici giudici tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità. L’Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune. I giudici dell’Alta Corte durano in carica quattro anni. L’incarico non può essere rinnovato. L’ufficio di giudice dell’Alta Corte è incompatibile con quelli di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del Governo, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge. Contro le sentenze emesse dall’Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata. La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell’Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio».  

L’attuale art. 106, terzo comma, prevede che “Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori”. Con la modifica vengono inserite soltanto le seguenti parole: dopo le parole: «della magistratura» è inserita la seguente: «giudicante»; b) dopo le parole: «materie giuridiche» sono inserite le seguenti: «, magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni».

La attuale versione dell’art. 107, primo comma, “I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso”. La modifica riguarda la sostituzione di «del Consiglio» con «del rispettivo Consiglio».

La versione attuale dell’art.110 è la seguente: “Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia”. Con la modifica le parole: «del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun Consiglio».

In conclusione, la riforma costituzionale ribadisce e conferma che la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere, ma viene per la prima volta distinto il ruolo dei magistrati della carriera giudicante ed il ruolo dei magistrati requirenti. Da un solo CSM si passa a tre organi: due CSM, uno per i magistrati giudicanti ed uno per i magistrati requirenti, ed un’Alta Corte disciplinare. Ambedue i CSM sono presieduti dal Presidente della Repubblica. La composizione dei due CSM passa dall’elezione (oggi particolarmente veicolata dalle associazioni dei magistrati esistenti, in primis dall’ANM – Associazione Nazionale Magistrati, fondata nel 1909, a cui sono iscritti 9149 magistrati sul totale di 9657 magistrati nel ruolo organico, MD – Magistratura Democratica, corrente autonoma della prima, ed altre minori) al sorteggio. Dalla competenza dei CSM viene estrapolata l’azione sui provvedimenti disciplinari che viene demandata alla nuova Alta Corte disciplinare. Non importa come. Ognuno con le proprie convinzioni. Ma andiamo tutti a votare.

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