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Rottamazione quinquies inadeguata ed ingiusta

A pochi giorni dalla apertura dei termini per aderire alla rottamazione quinquies, si confermano le forti perplessità ed i dubbi di correttezza, se non di legittimità, della disposizione di legge approvata a dicembre dello scorso anno. È chiaro che la misura sia stata ideata esclusivamente per fare cassa in favore dello Stato, senza nessuna concreta attenzione alle necessità del cittadino contribuente. Dal giorno 21 gennaio, come noto, è divenuta operativa la Rottamazione-quinquies, a seguito della approvazione definitiva ed entrata in vigore della legge n. 195/2025 (art. 1, commi da 92 a 101), riguardante la possibilità di definire tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, derivanti dall’omesso versamento di imposte, a seguito dei controlli automatici e formali effettuati dall’Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni annuali (artt. 36-bis e 36-ter del  DPR n. 600/1973; artt. 54-bis e 54-ter del DPR n. 633/1972) e dei contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, e le sanzioni amministrative irrogate per violazioni del Codice della strada, di cui al D. Lgs. n. 285/1992, dalle competenti amministrazioni dello Stato (Prefetture). La disposizione di legge prevede la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica (riconoscendo laddove richiesto un ampio termine dilazionatorio – massimo 54 rate bimestrali). Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio. Ciononostante, la folta schiera di cittadini, quelli seriamente intenzionati a saldare il loro debito amministrativo tributario (non gli evasori recidivi e abituali) formatosi per fatti casuali, difficoltà temporanee o errori, nella maggioranza dei casi si trovano sbarrata la strada di una “rottamazione” equa ed accessibile. Questo è il paradosso di una definizione che aveva, almeno a parole, l’obiettivo di fare riavvicinare, con questa pace, Cittadini e Fisco. Ma se tributi locali e sanzioni del Codice della strada non sono rottamabili, significa escludere la platea con maggiori necessità oggettive. Infatti, sono rottamabili e quindi definibili soltanto i ruoli della Amministrazione Centrale dello Stato, non quelli resi esecutivi dagli Enti locali, dalle Regioni, i Comuni, le Città Metropolitane. A meno che non abbiano formalmente aderito alla misura. Cosicché, le sanzioni amministrative irrogate per violazioni del Codice della strada (D. Lgs n. 285/1992) dalle competenti amministrazioni dello Stato sono definibili, ma non le stesse sanzioni irrogate dalle polizie municipali dei Comuni che non hanno aderito (in schiacciante maggioranza) alla rottamazione quinquies. Dunque, a parità di fattispecie impositiva, le sanzioni amministrative irrogate per violazioni del Codice della strada vedranno contribuenti che potranno rottamare ed altri no. Con la conseguenza che la tanto attesa ultima definizione dei ruoli pendenti si presenta già sotto forma di procedimento ingiusto, che distingue e tratta diversamente situazioni sostanzialmente identiche.

Stesso ragionamento può essere mosso anche in relazione ai tributi locali (ai i quali sono dedicati i commi da 102 a 110, dell’art. 1, della legge n. 195/2025) se iscritti a ruolo dagli enti territoriali che hanno o meno aderito alla rottamazione quinquies. Nel primo caso rientrano nella misura, nel secondo no. Così, per lo stesso identico tributo, come ad esempio la TARI, l’IMU, la residenza di un contribuente determina il suo diritto all’accesso o all’esclusione dalla definizione. A ben considerare, la norma, così come approvata, determina inevitabilmente un trattamento diverso di condizioni identiche, contrario al nostro ordinamento giuridico e quindi potenzialmente illegittimo. Nonostante la legge sia chiara e non discutibile sotto il profilo del suo ambito applicativo, limitato a imposte, contributi e sanzioni di esclusiva competenza statale, con la sola facoltà per gli enti locali di aderirvi per le proprie entrate, in termini esclusivamente sostanziali, dal solo punto di vista del contribuente e senza un concreto fondamento di diritto, potrebbe essere invocata la sua illegittimità. A tale riguardo si potrebbe ricordare il principio costituzionale di uguaglianza sancito dall’art. 3 della nostra Carta costituzionale, il quale recita testualmente che “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge…. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli…”. Nel caso di specie, non si configurerebbe un’illegittimità costituzionale perché come già evidenziato è chiara ed indiscutibile la sfera applicativa, ma resta comunque il fatto che una stessa condizione viene trattata diversamente dalla legge in base ad elementi riconducibili al soggetto emittente il procedimento e la residenza del contribuente. In conclusione, non può essere negato l’effetto discriminatorio anche se indiretto e sostanziale della norma. Non resta che assistere passivamente ad una tanto inutile quanto limitata azione di raccolta delle adesioni dei fortunati contribuenti ammessi (fino al 30 aprile 2026) da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione.

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